In relazione a Polonia, Spagna e Ungheria, l'Italia ha concluso anche accordi di estradizione bilaterale successivi alla stessa Convenzione del 1957 e che pertanto si considerano arrive complementari alla stessa. Abbiamo preso in considerazione gli articoli 10 e 26 della Costituzione, che introducono dei limiti all’operatività della procedura di https://zanderhhsdl.dailyblogzz.com/29707893/estradizione-options