Il pubblico ministero non può rigettare l’istanza di revoca del sequestro, ma deve trasmettere gli atti al G.i.p. con il proprio parere a norma del terzo comma dell’art. 321 c.p.p. Ne consegue che la Corte di https://nettiewfwn200803.atualblog.com/35582913/fascination-about-357-c-p-p